vendita
per soddisfare un precedente credito insoluto e di liberare il debitore,
non č patto commissorio
04.11.2001
Cass. 05.06.2001, n. 7585
Gli artt. 1963 e 2744, c.c.,
che sanciscono il divieto del patto commissorio, postulano che il trasferimento
- ovvero
il procedimento indiretto della promessa di trasferimento al creditore, cui
l'indicato divieto č estensibile per identitā di ratio - della proprietā della cosa
che ha formato oggetto di ipoteca, di pegno o di anticresi, sia condizionato
sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato
pagamento del debito.
Ne consegue che, qualora il
trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti
puramente e semplicemente allo scopo non giā di garantire l'adempimento di
un'altra obbligazione con riguardo all'eventualitā, non ancora verificatasi,
che essa rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto
insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua
pregressa inadempienza, non sono configurabili le condizioni richieste dalle
citate norme per l'operativitā del divieto da esse previsto.